TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Sentenza n. 626/2022 del 05-10-2022
principi giuridici
L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere formulata in modo completo, contestando la sussistenza della competenza del giudice adito in relazione a tutti i possibili fori concorrenti e indicando il diverso giudice competente secondo ognuno di essi.
L'intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. non amplia il thema decidendum se l'interveniente si limita a richiamare le conclusioni già rassegnate dalla parte originaria.
Il disconoscimento di conformità della copia all'originale deve essere specifico, indicando chiaramente il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all'originale.
L'erronea indicazione dell'### non determina la nullità della clausola relativa agli interessi, ma può comportare il risarcimento dell'eventuale danno subito dal mutuatario.
La capitalizzazione degli interessi in conto corrente è valida se espressamente pattuita per iscritto, con la stessa periodicità per interessi creditori e debitori.
Il metodo di ammortamento alla francese non comporta anatocismo se gli interessi sono calcolati sul capitale residuo del periodo precedente.
La domanda di nullità di clausole contrattuali è inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. qualora la parte non dimostri la concreta utilità che deriverebbe dalla declaratoria di nullità.
La clausola che impone al fideiussore di informarsi sulle condizioni patrimoniali del debitore principale non è vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Ai fini dell'art. 1956 c.c., la liberazione del fideiussore presuppone la concessione di nuovo credito al debitore principale in condizioni patrimoniali peggiorate, senza autorizzazione del fideiussore.
L'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata per la prima volta nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. è inammissibile in quanto costituisce mutatio libelli.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Fideiussioni, Usura e Anatocismo: un'analisi della decisione del Tribunale di Ascoli Piceno
La pronuncia in commento trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da una debitrice principale e dalla sua garante, contestando la validità del credito azionato da un istituto bancario. Il credito derivava da un contratto di conto corrente con apertura di credito e da un mutuo chirografario, entrambi garantiti da fideiussioni.
La debitrice principale eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, l'insussistenza del credito, la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta, l'applicazione di pratiche usurarie e anatocistiche, nonché la violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della banca. La garante, dal canto suo, contestava la validità delle fideiussioni, sostenendo la presenza di clausole vessatorie non specificamente approvate e la violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della banca, che avrebbe continuato a concedere credito alla debitrice principale nonostante le sue precarie condizioni finanziarie.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando l'incompletezza dell'eccezione sollevata dalla debitrice principale, che non aveva contestato la competenza del giudice adito in relazione a tutti i possibili fori concorrenti.
Quanto all'intervento nel giudizio di una società cessionaria del credito, il Tribunale lo ha ritenuto ammissibile, in quanto tempestivo e non ampliante il thema decidendum, accertando altresì la legittimazione della cessionaria, sulla base della documentazione prodotta, comprovante la cessione del credito.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto il decreto ingiuntivo legittimamente emesso, sulla base della documentazione prodotta dall'istituto bancario, ritenuta sufficiente a comprovare l'esistenza del credito. Ha altresì rigettato le eccezioni di indeterminatezza dell'### e di anatocismo, ritenendo valida la pattuizione degli interessi sul conto corrente e legittimo il metodo di ammortamento alla francese applicato al mutuo.
Con riferimento all'eccezione di usura, il Tribunale ha rilevato che il ### pattuito era inferiore al tasso soglia e che la commissione di estinzione anticipata non poteva essere inclusa nel calcolo del ### ai fini della verifica dell'usurarietà.
Passando all'analisi delle eccezioni sollevate dalla garante, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ### ritenendo che, nel caso concreto, non sussistesse un interesse concreto e attuale della garante ad ottenere tale declaratoria. Ha inoltre rigettato l'eccezione di nullità delle fideiussioni per mancata, doppia, sottoscrizione ex art. 1341 c. 2 c.c. della clausola di cui all'art. 4 c. 1 del contratto di fideiussione ove si prevede l'obbligo per il fideiussione di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore principale.
Infine, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di violazione dell'art. 1956 c.c., rilevando che non era stato provato che la banca avesse concesso ulteriore credito alla debitrice principale successivamente alla sottoscrizione delle fideiussioni e che non sussistevano elementi per ritenere sussistente una responsabilità della banca per culpa in vigilando. Ha altresì dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
In definitiva, il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando entrambe le opponenti al pagamento delle spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.